FAQ

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

 Questa Polizza copre i rischi per responsabilità colpa grave professionale?

  • Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal PSTRP e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave

La tutela legale civile e penale è compresa?

  • La tutela legale penale non è compresa mentre sono incluse le Spese Legali in ambito civile.
  • Se un paziente danneggiato facesse un’ azione giudiziaria civile nei confronti di un PSTRP assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc…, e a ogni altra spesa di giustizia.
  • Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della Società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
  • Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000/5.000.000 per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari ad ulteriori € 500.000/1.250.000 per sinistro e per anno.
  • Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
  • Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni.

É compresa la tutela per colpa grave in ambito sanitario per tutte le professioni appartenenti all’Ordine?

  • Si, la copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli  Albi professionali di cui al Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 – Costituzione  degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018), che sono di seguito descritti, che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara, inclusi gli iscritti all’ Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Si precisa che la copertura di polizza opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.

Per assicurato si intende la singola persona che paga il premio o tutti gli iscritti alla propria categoria di appartenenza? ( i € 5.000.000 di copertura riguardano il singolo  o tutti i suoi appartenenti?)

L’assicurato è il soggetto che, regolarmente iscritto al proprio Albo di appartenenza, aderisce alla Convenzione assicurativa collettiva ad adesione, pagando il relativo premio di € 30 o € 35 a seconda che opti per il massimale di € 2.000.000 o di € 5.000.000.Questo massimale deve intendersi per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Si precisa quindi che non si tratta di un massimale aggregato per tutti gli aderenti alla convenzione stessa.

Cosa vuole dire questo?

Che se ci fosse un sinistro che risarcisce un terzo con € 1.000.000 a giugno 2020, allora per quel PSTRP, cui quel caso si riferisce, assicurato con un massimale di € 5.000.000, , rimarranno ancora € 4.000.000 per altri risarcimenti a terzi danneggiati per tutto il 2020.

Possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio?

  • Si, possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Molte polizze di sola Colpa Grave oggi in circolazione prevedono che, nel caso in cui coesistano due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la copertura prestata da tali polizze operi a “secondo rischio”, ovvero solo dopo che sia stato esaurito il massimale dell’altra o delle altre polizze. Si tratta di un abile stratagemma per ridurre le possibilità di azionare la polizza in presenza di un sinistro.
  • La polizza della Convenzione Collettiva PSTRP voluta dalla Federazione prevede, invece, che, in caso di coesistenza di due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la polizza Collettiva opererà sempre a primo rischio, cioè non sarà subordinata all’esaurimento del massimale di altra o altre eventuali polizze con più ampie tutele in caso di sinistro.

Come posso scaricare il mio certificato assicurativo?

Per l’emissione di certificati assicurativi nominali, su espressa richiesta da parte degli Assicurati, ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A mette a disposizione un proprio portale ad un pagina specifica in grado di garantire l’accesso del singolo assicurato in un’area personale protetta da credenziali dove lo stesso possa effettuare la propria richiesta di certificato. La compagnia avrà 5 giorni di tempo per mettere a disposizione il certificato nell’area personale dell’Assicurato o direttamente nella casella di posta elettronica o PEC indicata dallo stesso. L’assicurato dovrà dichiarare la regolare iscrizione agli Ordini TSRM-PSTRP e l’avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo.

Al fine di ottenere il certificato bisognerà seguire il seguente TUTORIAL (le credenziali sono le stesse per accedere alla propria pagina personale del portalehttps://iscrizioni.alboweb.net/)

COLLEGATI AL TUTORIAL

COLLEGATI AL PORTALE

Dove posso trovare le informazioni e i dettagli della polizza assicurativa in convenzione con l’Ordine?

All’interno della propria pagina personale del portale https://iscrizioni.alboweb.net/ nella sezione Adesioni Polizza RC 2019, 2020 e successivi anni è possibile reperire tutta la documentazione specifica e le condizioni della polizza.

La consultazione della documentazione non è vincolante . La sottoscrizione della polizza avverà solamente a seguito di avvenuto Pagamento.

Svolgo le mansioni di una professione sanitaria ma sono inquadrato dal punto di vista contrattuale con contratto atipico o di altra categoria , l’assicurazione mi copre ?

  • La polizza copre ogni professionista sanitario ( iscritto/a all’albo) che svolge le “attività previste e disciplinate dalla normativa, nonché quelle sviluppate o rese possibili dal introduzione delle nuove tecnologie”, indipendente dalla tipologia contrattuale.
    Nel contratto di polizza si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni aspetti facilmente riconducibili al profilo professionale.
    Nel caso di sinistro non verranno valutati i profili contrattuali ma le attività che   dovranno essere ricondotte a quelle disciplinate per la professione sanitaria .

L’assicurazione professionale e’ obbligatoria nel caso di liberi professionisti o di dipendenti pubblici?

Occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente.

  • Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
  • Per il dipendente: ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

In caso di denuncia quale iter seguire? 

Ogni volta che si riceve notizia di una possibile richiesta di risarcimento è necessario ed utile informare il brokerAON al fine di evitare che si possano creare problemi.
Sarà poi il broker a comunicare all’assicuratore il fatto che potrebbe dare luogo ad un sinistro. Preso i seguenti siti (AON e FNO) e possibile scaricare i moduli di denuncia sinistro con l’allegato riferito alla privacy.

https://www.tsrm.oneaffinity.aon.it

http://www.tsrm.org/index.php/commissione-sistema-protezione/

Attualmente sono disponibili due moduli denominati “A” per tutte le professioni e” B” per i TSRM”. Sugli stessi è possibile trovare gli indirizzi e le modalità di invio al Broker.

In quali casi si verifica una responsabilità della struttura se un professionista sanitario che lavora in essa viene contagiato dal Covid-19?

Il professionista che contrae il virus nel posto di lavoro, deve necessariamente aprire il relativo infortunio presso l’Inail. i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.

Quali sono i margini per un eventuale denuncia in caso di paziente risultante COVID-positivo che dichiara di averlo contratto causa nostra ?

Qualsiasi terzo che dovesse ritenere di avere contratto il COVID-19 o qualsiasi altra malattia infettiva, quale per esempio il morbillo, a seguito di un contatto avuto con un assicurato potrà avanzare una richiesta di risarcimento del danno subito. In tal caso l’assicurato deve trasmettere al Broker AON questa richiesta di risarcimento, utilizzando il “modulo di denuncia sinistro” che è stato predisposto dalla Commissione SPEPA.
Le polizze di Responsabilità Professionale sono,per l’appunto,di Responsabilità, quindi pagheranno il terzo per il danno subito solo se l’assicurato avrà tenuto un comportamento colposo, cioè caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia, tale da essere causa del danno stesso.